Sez. 2, Sentenza n. 12594 del 22/05/2013 (Rv. 626276 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Contratti aventi ad oggetto beni immobili - Planimetria allegata - Difformità fra dati contrattuali degli immobili e loro riproduzione planimetrica - Questione di fatto riservata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
La difformità tra i dati risultanti da un contratto avente ad oggetto beni immobili e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)