Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 dicembre 1969, causa 12/69
Epigrafe
Nella causa 12-69
GUSTAV WONNERTH,
dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo-Bridel, 13, rue Schoenfels, con l'avv. Ernest Arendt, del Foro di Lussemburgo, 34 b, rue. Philippe II,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Émile Reuter, 4, boulevard Royal, e rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Louis de la Fontaine, in qualità di agente,
convenuta,
causa avente ad oggetto :
1. l'annullamento della decisione di nominare, a seguito dell'avviso di vacanza COM/161, il sig. Günter Arning al posto vacante di capo della divisione F-2 «sicurezza del lavoro» nella direzione generale degli affari sociali, decisione portata a conoscenza del ricorrente col documento n. 2/1969 del 16 gennaio 1969:
2. l'annullamento della decisione notificata al ricorrente il 30 gennaio 1969, con la quale egli veniva informato del fatto che la sua candidatura in risposta all'avviso di posto vacante COM/161 non aveva potuto essere accettata;
3. in quanto occorra, l'annullamento del silenzio-rifiuto risultante dal fatto che l'amministrazione per oltre due mesi non si è pronunciata sul reclamo amministrativo presentato dal ricorrente il 19 dicembre 1968,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori: R. Monaco, presidente di Sezione; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars (relatore), giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Il ricorrente, dipendente della CECA, di grado A 3, di professione ingegnere, era capo della divisione «ricerca tecnica carbone» dell'Alta Autorità. In occasione della fusione degli esecutivi, questa divisione, assorbita dalla direzione generale dell'energia, veniva soppressa nel nuovo organigramma.
paragrafo 3
In applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68, il ricorrente accettava di essere assegnato ad un impiego corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella a cui apparteneva il suo grado, e precisamente ad un impiego di grado A 4. Secondo il menzionato articolo 8, n. 2, egli aveva diritto di essere assegnato con precedenza a qualsiasi posto corrispondente al suo gradò che si rendesse vacante o venisse creato, purché fosse in possesso dei requisiti richiesti per l'impiego in parola.
paragrafo 4
Il 25 ottobre 1968, il ricorrente presentava la propria candidatura ad un posto vacante di grado A 3 che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza COM/161. Si trattava del posto di capo della divisione «sicurezza del lavoro», dipendente dalla direzione generale affari sociali. Il ricorrente si trovava a concorrere con altri due dipendenti di grado A 3, quindi nelle sue stesse condizioni, e con otto dipendenti di grado inferiore.
paragrafo 5
Con decisione del 18 dicembre 1968 la Commissione nominava il sig. Arning, uno degli otto dipendenti di grado inferiore, dopo aver constatato che nessuno dei dipendenti anteriormente titolari del grado A 3 possedeva i requisiti necessari per svolgere le funzioni corrispondenti al posto vacante.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
a) Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
I — dichiarare ricevibile il ricorso;
II — accoglierlo, per quanto riguarda il merito.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
punto 1
In via principale :
statuire che la precedenza prevista dall'articolo 8, n. 2, del regolamento n. 259/68 attribuisce al suo titolare un diritto quesito e assoluto di essere preferito ad altri canditati aventi pari merito o anche meriti superiori, a condizione che egli dimostri di possedere i requisiti necessari per l'impiego in parola;
statuire che il ricorrente possiede i requisiti necessari per l'impiego che formava oggetto dell'avviso di vacanza COM/161;
pertanto, statuire che il ricorrente aveva un diritto quesito ad essere nominato al detto impiego.
Di conseguenza :
annullare, per violazione dell'articolo 8, n. 2, del regolamento n. 259/68 e dell'obbligo contrattuale della convenuta del 12 maggio 1968, la decisione della Commissione
con cui veniva rifiutata la nomina del ricorrente al posto che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza COM/161;
con cui veniva nominato al detto posto il sig. Günter Arning.
punto 2
In subordine :
statuire che la Commissione, rifiutando la nomina del ricorrente al posto cui si riferiva l'avviso di vacanza COM/161, ha violato gli articoli 5, n. 3; 27, 1o comma, e 45 dello statuto;
annullare, pertanto, per violazione dei testi sopra indicati, la decisione della Commissione
con cui veniva rifiutata la nomina del ricorrente al posto che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza COM/161,
con cui veniva nominato a detto posto il sig. Günter Arning.
punto 3
In quanto occorra :
statuire che la convenuta è tenuta a produrre i seguenti documenti :
a) la relazione presentata alla Commissione dal sig. Vinck, direttore generale della direzione «affari sociali». contenente le proposte di candidatura della stessa direzione generale al posto previsto nell'avviso di vacanza COM/161;
b) l'estratto del verbale della riunione della Commissione in data 18 dicembre 1968, riguardante la nomina di cui all'avviso di posto vacante COM/161;
c) il fascicolo personale con i rapporti periodici del sig. Giinter Arning, nominato al posto che costituiva oggetto dell'avviso di vacanza COM/161 (capo della divisione V/F/2 «sicurezza del lavoro») nella direzione generale affari sociali.
punto 4
Statuire che il sig. Günter Arning deve intervenire nella causa affinché la sentenza sia pronunziata anche nei suoi confronti.
punto 5
Porre le spese del giudizio a carico della convenuta.
La convenuta conclude che la Corte voglia :
dichiarare irricevibili le conclusioni dirette all'annullamento di una pretesa decisione della Commissione delle Comunità europee, con la quale sarebbe rifiutata la nomina del ricorrente al posto contemplato nell'avviso di vacanza COM/161;
respingere il ricorso perché del tutto infondato;
porre le spese a carico della convenuta.
Nella replica, il ricorrente conclude che la Corte voglia :
1. Respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta, dichiarando il presente ricorso ricevibile in ogni sua parte.
2. Nel merito, accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente nell'atto intro-duttivo sub I, 1), 2), 4) e 5); rinviare la pratica alla Commissione, statuendo che la nomina ad un posto per il quale è stata stabilita una precedenza deve avvenire in base a norme esatte e definite, che rendano possibile il controllo giurisdizionale, sia che la Corte stessa definisca tali norme almeno nei loro principi generali, sia che essa ordini alla Commissione di emanarle a suo giudizio, con riserva del controllo a posteriori della Corte;
dare atto al ricorrente della sua rinunzia alle conclusioni sub II, 3) a) e b) dell'atto introduttivo.
La convenuta conclude, nella controreplica, che la Corte voglia :
dichiarare irricevibili anche le nuove conclusioni formulate dal ricorrente nella replica, alla pagina 16, n. 2.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto è diretto contro il rifiuto della Commissione di nominare il ricorrente al posto di cui all'avviso di vacanza COM/161.
A suo parere, l'atto col quale l'amministrazione informa un candidato dell'impossibilità di accettare la sua candidatura non costituisce un atto impugnabile, a differenza della decisione di nomina di un concorrente e del silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto dal candidato respinto. La convenuta invoca al riguardo la giurisprudenza della Corte nella causa 16-64 (sentenza del 31 marzo 1965, Rauch c/CEE, Raccolta, XI-1965, pag. 185).
Il ricorrente oppone che una decisione con la quale viene escluso — cioè non è nominato — un dipendente che gode di un diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 259/68, è una decisione impugnabile alla stessa stregua della decisione positiva di nomina, mediante promozione, di un dipendente che non goda di tale diritto. Il diritto di precedenza di cui all'articolo 8 esclude, a suo avviso, ogni esame comparativo dei meriti dei dipendenti anteriormente titolari di un grado superiore con quelli dei dipendenti per i quali sarebbe possibile la promozione Qualora intervenga una decisione di promozione a favore di un funzionario di grado A 4, nonostante l'esistenza di funzionari di grado A 3 che godono del diritto di precedenza, questi ultimi vengono lesi in un diritto soggettivo, cosicché la decisione che esclude in tal modo la candidatura del funzionario già inquadrato in un grado superiore è certamente un atto che gli reca pregiudizio.
E quindi inesatto, a giudizio del ricorrente, richiamarsi alla giurisprudenza della Corte in materia di promozioni, e l'analogia si deve piuttosto cercare nella giurisprudenza relativa agli obblighi dell'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda la riserva di assunzione, quale si può dedurre dalla sentenza Serio del 15 dicembre 1966 (causa 62-65, Raccolta, XII-1966, pag. 757).
La convenuta ribatte che la distinzione stabilita dal ricorrente fra i casi di promozione normale e quelli che si verificano nel quadro dell'articolo 8 è del tutto artificiale.
Esattamente come nel caso di nomina di un dipendente a seguito di promozione o di concorso, la reintegrazione prevista dall'articolo 8, del regolamento n. 259/68 ha luogo soltanto in caso di vacanza di un posto. In entrambi i casi, è la nomina di un concorrente che reca pregiudizio al candidato respinto.
Di conseguenza, il ricorrente non può impugnare la pretesa decisione di non nominarlo, ma solo la decisione di nominare il candidato definitivamente prescelto.
2. La convenuta sostiene che in ogni caso le conclusioni formulate dal ricorrente al punto 2 della replica sono irricevibili, perché presantate, in violazione dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, soltanto nella replica, ed inoltre perché tendenti a far rivolgere dalla Corte alla Commissione ingiunzioni incompatibili con l'articolo 176 del trattato.
3. La convenuta ritiene infine che le conclusioni intese a far intervenire il sig. Arning sono irricevibili, in quanto il regolamento di procedura non prevede l'intervento per ordine del giudice.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 1. Legittimità della decisione della Commissione del 18 dicembre 1968
paragrafo 1
a) 11 ricorrente sostiene che quando l'amministrazione deve prendere in considerazione la candidatura presentata da un dipendente (trasferito ad una carriera inferiore a quella a cui appartiene il suo grado ai sensi dell'art. 8, n. 1) il quale invochi il diritto di precedenza riservatogli dal n. 2 dello stesso articolo, l'unico criterio che essa deve seguire è quello della personale attitudine del dipendente a ricoprire il posto in parola. Qualora la risposta a tale quesito sia affermativa, l'autorità che ha il potere di nomina non ha più il diritto di non nominare il candidato.
Il ricorrente assume che, essendo dimostrato che egli possiede i requisiti necessari — il che sarebbe provato fra l'altro dall'opinione espressa al riguardo dal direttore generale competente nei confronti di tutti i candidati —, la Commissione non aveva la facoltà di escluderlo dal posto per il quale egli aveva un diritto di precedenza.
Egli osserva poi che dalla decisione del 18 dicembre 1968, e in particolare dal punto b), risulta che la Commissione ha effettuato un confronto tra i fascicoli di tutti i candidati, compresi quelli che non godevano di un diritto di precedenza. La Commissione non poteva mettere a raffronto i fascicoli dei tre candidati di grado A 3 con quelli dei candidati di grado A 4, se non dopo aver escluso, in una prima fase, per motivi di obiettiva e controllabile insufficienza, i candidati assegnati ad una carriera inferiore.
La decisione adottata è quindi illegittima, perché ha impedito al ricorrente di usufruire della differenza di trattamento che gli spettava in quanto dipendente avente diritto al reinquadramento con precedenza rispetto ai dipendenti semplicemente in attesa di promozione. La differenza consiste nell'applicazione di metodi di selezione fondati su garanzie esteriormente controllabili.
La convenuta ribatte che in realtà, nel quadro dell'articolo 8, n. 2, del regolamento n. 259/68, si deve considerare unicamente l'attitudine del dipendente a ricoprire l'ufficio di cui trattasi, con la riserva che, qualora vi siano più candidati assegnati ad una carriera inferiore al loro grado e in possesso dei requisiti necessari, si deve procedere all'esame comparativo dei candidati stessi.
Secondo la convenuta, nella riunione del 18 dicembre 1968, non venne commessa alcuna irregolarità formale che potesse, sotto questo aspetto, ledere i diritti del ricorrente.
Il verbale della riunione precisa soltanto, al punto b), che i commissari hanno ascoltato in primo luogo un'esposizione generale del commissario competente, senza che per questo sia stato effettuato un confronto tra i meriti dei vari candidati di grado diverso.
Inoltre, nell' articolo 8 del regolamento n. 259/68 nulla vieta di prendere simultaneamente in considerazione tutte le candidature, comprese quelle che non godono di un diritto di precedenza, e di esaminarle nel corso di una stessa riunione previa costituzione dei fascicoli dei candidati di tutti i gradi. Qualsiasi altro modo di agire appesantirebbe inutilmente la procedura di selezione.
b. Il ricorrente assume in secondo luogo che i motivi sui quali la Commissione fonda la sua opinione che nessuno dei fnnzionari di grado A 3 possedesse i requisiti necessari per la nomina al posto vacante, non costituiscono un'adeguata motivazione di un atto lesivo. Il ricorrente si richiama, in proposito, alle sentenze Serio, 15 dicembre 1966 (causa 62-65, Raccolta, XII-1966, pag. 757), e Gutmann, 5 maggio 1966 (cause 18 e 35-65, Raccolta XII-1966, pag. 160).
Il potere discrezionale dell'amministrazione deve fondarsi, a suo avviso, su criteri obiettivi e controllabili. Il riferimento astratto alla formazione universitaria, all'esperienza professionale e alle doti personali in generale non è quindi sufficiente, poiché la decisione di escludere un dipendente che gode di un diritto di precedenza dev'essere motivata — contrariamente a ciò che avviene in caso di promozione — in modo tale che l'interessato sia informato dei motivi concreti che hanno indotto la Commissione ad una decisione negativa.
La convenuta ribatte che, anche ammettendo la ricevibilità delle domande su questo punto, il mezzo consistente nel difetto di motivazione non dovrebbe essere accolto.
Infatti solo la decisione individuale, riguardante personalmente il ricorrente ed avente ad oggetto il suo caso, deve, secondo la giurisprudenza della Corte, contenere la prova della propria legittimità, soddisfare cioè alle esigenze di una motivazione esterna (sentenza 5 maggio 1966, Gutmann c/Commis-sione CEEA, cause 18 e 35-65, Raccolta XII-1966, pag. 160).
Ora, afferma la convenuta, il mezzo è diretto soltanto contro la decisione di nomina del sig. Günter Arning, decisione che di per sè non richiedeva, anche in conformità al principio affermato nella sentenza 15 dicembre 1966 (Serio c/Commissione CEEA, causa 62-65, Raccolta, XII-1966, pag. 757), alcuna motivazione espressa. È sufficiente che la Commissione possa dimostrare alla Corte la legittimità dei motivi che hanno determinato il suo comportamento.
Essa aggiunge, nelle difese orali, che neppure la decisione di non procedere alla nomina del ricorrente — se si può parlare di decisione — doveva essere motivata. Il diritto di precedenza previsto dall'articolo 8, n. 2, del regolamento 259/68 può esercitarsi soltanto applicando l'art. 29 dello statuto. Nel nominare un candidato qualsiasi invece che uno titolare di un diritto di precedenza, la Commissione ha inteso semplicemente escludere i candidati che si trovavano in una delle situazioni (in questo caso il trasferimento) descritte nell'articolo 29. Ciò significa che la posizione del ricorrente era quella di un dipendente che avrebbe potuto essere trasferito, e che, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 29, si dovevano considerare in primo luogo le possibilità di trasferimento, prima di esaminare le possibilità di promozione e quindi quelle di concorso interno. La decisione di non procedere a trasferimento, bensì ad una promozione, non deve, secondo la giurisprudenza della Corte, essere motivata (sentenza 31 marzo 1965, Ley c/Commissione, causa 12-64, Raccolta, XI-1965, pag. 139). Può d'altra parte avvenire che la motivazione nuoccia agli interessi del candidato scartato (sentenza 19 marzo 1964, Raponi c/Commissione, causa 27-63, Raccolta, X-1964, pag. 267).
c) Il ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata è illegittima, in quanto essa altera il concetto di «requisiti necessari», non tenendo conto della coincidenza tra le qualifiche richieste dall'avviso di vacanza COM/161 e le qualifiche del ricorrente.
Nella fattispecie, la descrizione del posto contenuta nell'avviso di vacanza corrispondeva perfettamente alla preparazione e all'esperienza del ricorrente.
Questo (ingegnere specializzato nella sicurezza del lavoro e poliglotta) era senz'altro in possesso delle qualifiche richieste e cioè laurea in ingegneria o in giurisprudenza, conoscenza delle legislazioni sulla sicurezza del lavoro, idoneità ad assumere la presidenza di riunioni internazionali, conoscenze linguistiche.
Il direttore generale competente, al cui parere la Commissione dichiarava nella lettera del 12 dicembre 1968 di attribuire la massima importanza, aveva del resto considerato «validi» tutti i candidati di grado A 3, fra i quali il ricorrente, cosicché non si vede quali motivi obiettivi abbiano potuto portare la Commissione alla conclusione opposta, e cioè che nessuno dei candidati di grado A 3 possedesse i requisiti necessari.
La convenuta oppone che la Commissione è pervenuta alla conclusione che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti necessari per la nomina all'impiego in questione, prendendo in considerazione, in base al suo fascicolo, tanto la formazione universitaria, che l'esperienza professionale e le sue doti personali in generale.
Secondo la convenuta, la valutazione e il giudizio espressi sui candidati dal l'autorità che ha il potere di nomina non possono essere sottoposti ad un controllo obiettivo, né spetterebbe alla Corte di sostituirli coi propri.
La convenuta aggiunge di essere in grado di dimostrare alla Corte che i requisiti relativi alla preparazione del ricorrente non corrispondevano a quelli necessari per l'impiego in questione.
L'avviso di vacanza COM/161 richiedeva una conoscenza approfondita delle disposizioni legislative e regolamentari nel campo della sicurezza del lavoro, sotto il duplice aspetto della prevenzione e dell'indennizzo degli infortuni. Ora, i requisiti elencati dal ricorrente mostravano ch'egli possedeva una preparazione tecnica piuttosto che giuridica nel campo della sicurezza del lavoro, cosicché le condizioni poste dall'avviso di vacanza d'impiego non erano completamente soddisfatte.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › 2. Mezzi subordinati
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene, in subordine, che anche a prescindere da qualsiasi diritto statutario di precedenza, il rifiuto di prendere in considerazione la sua candidatura costituisce una violazione degli articoli 5, n. 3; 27, 1o comma, e 45, n. 1, dello statuto.
paragrafo 2
Al riguardo egli assume che, in ogni modo, il suo trasferimento ad una carriera inferiore può avere soltanto carattere essenzialmente temporaneo e che, in conformità all'articolo 5, n. 3, dello statuto, egli conserva il diritto ad uno sviluppo di carriera a condizioni identiche a quelle previste per gli altri funzionari di grado A 3.
paragrafo 3
D'altra parte, egli sostiene che ì suoi meriti rispetto a quelli del candidato nominato non hanno formato oggetto di un serio esame, che tenesse conto sia della sua preparazione e della sua esperienza, sia del diritto di precedenza, quanto meno morale, che egli poteva far valere. La decisione impugnata è perciò viziata da eccesso, se non da sviamento di potere.
paragrafo 4
La convenuta ribatte di non comprendere bene la portata di questo mezzo subordinato, poiché la controversia non può essere risolta applicando norme di diritto comune ad una situazione eccezionale, espressamente regolata da disposizioni derogatorie.
SENTENZA › In fatto › IV — Il procedimento
paragrafo 1
La fase scritta si è svolta ritualmente. La Prima Sezione della Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 2
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 14 ottobre 1969. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 novembre 1969.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 3
3/4 Poiché la nomina del sig. Arning implica necessariamente il rifiuto di riconoscere al ricorrente il diritto di fruire dell'articolo 8, n. 2, del regolamento n. 259/68, ed è perciò un atto che gli reca pregiudizio, il ricorso per l'annullamento è ricevibile.
paragrafo 4
5/8 Il ricorrente chiede alla Corte varie statuizioni, relative all'accoglimento di alcuni dei mezzi dedotti a sostegno del ricorso di annullamento ed all'ingiunzione, che dovrebbe essere fatta sin d'ora all'autorità cui spetta l'esecuzione della sentenza, di provvedere nella fattispecie. In queste parti, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile. Esso è irricevibile, infine, nelle conclusioni dirette all'intervento forzato del sig. Arning, intervento che non è previsto dal regolamento di procedura.
punto 1
Il ricorso è diretto in via principale all'annullamento della decisione della Commissione con la quale il sig. Arning è stato nominato al posto di capo della divisione «sicurezza del lavoro», dipendente dalla direzione generale affari sociali, escludendo il ricorrente da tale impiego.
punto 2
La convenuta sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto diretto contro il rifiuto della Commissione di nominare il ricorrente.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
paragrafo 2
10/11 Egli assume, in primo luogo, che fin dal momento in cui era stato accertato ch'egli possedeva i requisiti necessari per ricoprire il posto vacante, egli aveva un vero e proprio diritto ad esservi nominato, senza che fosse necessario procedere allo scrutinio per merito comparativo includendovi i candidati che non potevano vantare un diritto di precedenza. La Commissione avrebbe dovuto pertanto procedere, previamente, ad un separato esame dei requisiti dei candidati che godevano della preferenza prevista dall'articolo 8, n. 2.
paragrafo 4
13/15 La Commissione sostiene di aver proceduto all'esame preventivo e separato dei candidati preferenziali. Essa sostiene inoltre che, se è vero che tale esame ha avuto luogo nel quadro di una procedura di assunzione riguardante sia detti candidati, sia i loro concorrenti non privilegiati, tuttavia questo modo di procedere è normale in materia e giustificato dalla preoccupazione di non appesantire le formalità di nomina. A seguito dell'esame, essa avrebbe ritenuto che nessuno dei tre dipendenti preferenziali, che avevano presentato la propria candidatura, fosse in possesso dei requisiti necessari; questo giudizio rientrerebbe nei suoi poteri discrezionali.
punto 9
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'articolo 8, n. 2, del regolamento n. 259/68, secondo il quale i dipendenti che, nel quadro delle operazioni di fusione degli esecutivi, hanno accettato di essere assegnati ad un impiego corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella cui appartiene il loro grado, hanno il diritto di precedenza nell'assegnazione di qualsiasi posto, corripondente al loro grado, che si renda vacante o sia creato, purché posseggano i requisiti richiesti per il posto di cui trattasi.
punto 12
Le parti ammettono che il candidato che gode della detta precedenza e possiede i requisiti necessari dev'essere nominato di preferenza agli altri candidati, anche se l'amministrazione conserva la facoltà di effettuare la sua scelta fra i vari candidati preferenziali riconosciuti idonei.
punto 16
Il trasferimento ad una carriera inferiore, previsto dall'articolo 8, n. 1, del regolamento n. 259/68 e spontaneamente accettato da alcuni dipendenti, costituisce un provvedimento essenzialmente temporaneo, giustificato da transitorie esigenze di servizio al momento della fusione degli esecutivi, che non dovrebbe protrarsi a svantaggio del dipendente interessato.
punto 17
In considerazione del carattere del tutto speciale e temporaneo di tale trasferimento, è necessario, per non svuotare di contenuto gli obblighi derivanti dall'articolo 8, n. 2, assicurare agli interessati delle solide garanzie circa il loro diritto di precedenza.
punto 18
L'applicazione di tali garanzie richiede, fra l'altro, che l'idoneità dei candidati preferenziali venga esaminata al di fuori di qualsiasi riferimento agli eventuali meriti degli altri candidati.
punto 19
Il verbale della riunione della Commissione del 18 dicembre 1968 fa menzione, in realtà, del fatto che la Commissione ha esaminato «in primo luogo» la possibilità di far fruire tre dipendenti di detta precedenza.
punto 20
Dallo stesso verbale risulta tuttavia che l'esame è stato preceduto da una particolareggiata esposizione del commissario competente sulle qualifiche di tutti i candidati, senza distinzione, e che preventivamente era stato esaminato il parere del direttore generale, che si riferiva anch'esso a tutti i candidati. Inoltre, la valutazione di tutti i candidati, indistintamente, era nota ai membri della Commissione i quali, per di più avevano potuto prendere visione, sempre preventivamente, dei fascicoli personali sia dei candidati preferenziali, sia degli altri.
punto 21
Un tale modo di procedere, che implica dei confronti fra categorie di dipendenti che in questo caso non potevano trovarsi in concorrenza, non assicura pienamente, ai dipendenti che avevano spontaneamente accettato di farsi trasferire in via provvisoria, l'intero vantaggio della precedenza ad essi attribuita dall'articolo 8.
punto 22
In funzione della precedenza di cui devono godere questi dipendenti, l'esame delle loro attitudini, in quanto possa portare alla loro esclusione a vantaggio di altri candidati, dev'essere fondato su elementi concreti e controllabili.
punto 23
Questi elementi devono riferirsi esclusivamente alle qualifiche richieste dall'avviso di posto vacante e figurare nel verbale della Commissione.
punto 24
Il verbale della riunione della Commissione del 18 dicembre 1968 contiene, al riguardo, soltanto considerazioni talmente generiche da non soddisfare le esigenze sopra indicate.
punto 25
Per questi motivi, la decisione viola l'articolo 8, n. 2, e dev'essere annullata.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
26/27 A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La convenuta è rimasta soccombente, per cui le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 173,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee e in particolare gli articoli 25 e 91,
visto l'articolo 8 del regolamento n. 259/68,
LA CORTE (Prima Sezione),
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o La decisione della Commissione del 18 dicembre 1968, che nomina il sig. Arning capo divisione della divisione sicurezza del lavoro, è annullata.
2o La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del procedimento.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 10 dicembre 1969.
Monaco
Donner
Mertens de Wilmars
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 10 dicembre 1969.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco