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Sez. 1, Sentenza n. 5504 del 17/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200636 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Semilibertà - Diniego dei benefici (alternativamente richiesti) motivato esclusivamente sulla base dei precedenti penali del condannato - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200636-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In materia di concessione di benefici penitenziari (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale o semilibertà), i precedenti penali, pur costituendo il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità del condannato, non possono essere considerati da soli elementi idonei a formulare di un giudizio prognostico negativo circa il reinserimento del condannato nel contesto sociale. È, invece, necessario che tale giudizio sia sorretto da una valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e ad eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)