Sez. 1, Sentenza n. 6680 del 22/11/2000 Cc. (dep. 15/02/2001) Rv. 218314 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Concessione - Presupposti - Valutazione dei precedenti penali e delle informazioni di polizia - Sufficienza - Esclusione - Prioritario peso dei progressi del trattamento - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato principalmente alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e ad eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)