Sez. 2, Sentenza n. 25271 del 20/09/2024 (Rv. 672293-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Presupposti - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI
La solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 richiede un giudizio bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista, in modo che al giudice sia sottratto il potere di pronunciare sul processo; ciò si verifica anche quando le parti hanno previsto l'abbandono della causa dal ruolo o hanno rinunciato agli atti del processo, con conseguente estinzione di questo, purché i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione, accettando che, nei loro confronti, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione abbia posto le spese giudiziali.
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)