Sez. 3, Sentenza n. 13135 del 01/06/2006 (Rv. 589911 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Accordo stipulato fra le parti, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni - Previsione di abbandono della causa con sua conseguente cancellazione dal ruolo od estinzione - Art. 68 della legge professionale n. 1578 del 1933, modificato dalla legge n. 36 del 1934 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI
L'art. 68 del r.d.l. 27 dicembre 1933, n. 1578, modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati, è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della sua finalità, diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di un presupposto di fatto ai fini, appunto, dell'ottenimento degli onorari e delle spese), stipulato con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo o rinunciato ritualmente agli atti del giudizio (come nella specie, con derivante estinzione del processo), e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo. Ciò si verifica sempre che i difensori non abbiano rinunciato alla solidarietà passiva delle parti (nel qual caso obbligato nei confronti del difensore continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione ed accettato che nei loro confronti, a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)