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Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 02/04/1975 (Rv. 374617 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - CAPACITA - RAPPRESENTANTI DELL'INCAPACE - AMMINISTRATORI - AMMINISTRATORI DI SOCIETA COMMERCIALI - LIMITI - MANCATA SODDISFAZIONE DEL CREDITO - DIVIETO DI CANCELLAZIONE - DEROGA - ASSEMBLEA DELLA SOCIETA - POTERE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374617-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - CAPACITA - RAPPRESENTANTI DELL'INCAPACE - AMMINISTRATORI - AMMINISTRATORI DI SOCIETA COMMERCIALI - LIMITI - MANCATA SODDISFAZIONE DEL CREDITO - DIVIETO DI CANCELLAZIONE - DEROGA - ASSEMBLEA DELLA SOCIETA - POTERE - SUSSISTENZA.*

La normativa di cui all'art 2883, secondo comma, cod civ, in virtu della quale 'il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfattò, e applicabile a tutti indistintamente coloro che agiscono in rappresentanza, legale o volontaria (salvo mandato speciale), di altri soggetti e, quindi, anche agli amministratori delle societa commerciali. L'assemblea della societa commerciale e l'organo legittimato a conferire agli amministratori il maggior potere di consentire, in deroga al precetto di legge, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2883 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)