Sez. 2, Sentenza n. 8853 del 08/09/1998 (Rv. 518656 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Liquidazione - Liquidatori - Potere di rappresentanza giudiziale della società in epoca successiva all'approvazione del bilancio finale - Sussistenza - Legittimazione al compimento degli altri atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti dopo la cancellazione - Sussistenza - Provvedimenti autorizzatori specifici - Necessità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Il liquidatore di una società di capitali è legittimato a rappresentare in giudizio l'ente anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, ed è altresì abilitato al compimento degli atti necessari alla definizione dei rapporti pendenti anche dopo la cancellazione della società, senza necessità di particolari provvedimenti autorizzativi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2310, Cod. Civ. art. 2311, Cod. Civ. art. 2452
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)