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Sez. 1, Sentenza n. 23263 del 31/10/2014 (Rv. 633246 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Rito societario - Estinzione del giudizio, ex art. 75, primo comma, cod. proc. pen., pronunciata dal tribunale in composizione collegiale - Impugnazione per erronea applicazione di tale norma ed omessa liquidazione delle spese - Appello - Necessità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633246-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Nel rito societario, l'estinzione del giudizio pronunciata dal tribunale in composizione collegiale invocando l'art. 75, primo comma, cod. proc. pen., ha natura decisoria in quanto assimilabile alla sentenza di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione resa dal giudice istruttore (disciplinata dall'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 12 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, applicabile "ratione temporis"), sicché, ove si censuri l'erronea applicazione della norma e l'omessa liquidazione delle spese, il provvedimento è impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., che, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)