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Sez. 3, Sentenza n. 2676 del 28/09/1971 (Rv. 353827 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA DI GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - NOZIONE - CHIAMATE COSIDDETTE A CATENA - CONFIGURABILITA DI GARANZIA IMPROPRIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353827-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA DI GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - NOZIONE - CHIAMATE COSIDDETTE A CATENA - CONFIGURABILITA DI GARANZIA IMPROPRIA - PRESUPPOSTI.*

La garanzia impropria ricorre soltanto quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo, per un rapporto separato dipendente da un diverso titolo, agli effetti della domanda giudiziale dell'atto re e pertanto le chiamate in causa cosiddetta a catena evidenziano una domanda di garanzia impropria qualora siano basate su un separato e distinto rapporto contrattuale e non per la situazione processuale nella quale ineriscono.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)