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Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 27/11/1973 (Rv. 367117 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - NOZIONE - GARANZIA IMPROPRIA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367117-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA PROPRIA - NOZIONE - GARANZIA IMPROPRIA - DIFFERENZE.*

Si ha garanzia propria quando la ragione di regresso o di rivalsa di una parte verso l'altra si basa sulla identita di titolo o, quanto meno, sulla connessione obiettiva tra il rapporto principale e quello accessorio; si ha garanzia impropria quando la chiamata in causa sia diretta a riversare sul terzo gli effetti della domanda giudiziale dell'attore in base ad un collegamento di fatti fra loro accennati da una concomitanza di fattori causali nella produzione del danno. (Conf 2676/71, mass n 353827; 2898/68, mass n 335636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)