Sez. 2, Sentenza n. 483 del 24/03/1965 (Rv. 310859 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - EFFETTI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - EFFETTI.*
In caso di Estinzione del giudizio di rinvio, la prescrizione, interrotta dall'atto introduttivo o dalla domanda formulata nel corso del giudizio, ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo e non da quella della sentenza di annullamento della Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)