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Sez. 2, Sentenza n. 483 del 24/03/1965 (Rv. 310859 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310859-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - EFFETTI.*

In caso di Estinzione del giudizio di rinvio, la prescrizione, interrotta dall'atto introduttivo o dalla domanda formulata nel corso del giudizio, ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo e non da quella della sentenza di annullamento della Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)