diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 25/05/1979 (Rv. 399389 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399389-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - NUOVO PERIODO DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In caso di Estinzione del giudizio di rinvio, la prescrizione, interrotta dall'atto introduttivo, ricomincia a decorrere dalla data del successivo atto interruttivo e non da quella della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. (Conf 483/65, mass n 310859).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)