Sez. 5, Sentenza n. 27984 del 20/05/2004 Cc. (dep. 22/06/2004) Rv. 229249 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordinanza contenente l'invito al P.M. a formulare l'imputazione coatta - Mancanza di motivazione - Abnormità - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Non è abnorme né impugnabile mediante ricorso per cassazione, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione l'ordinanza immotivata del giudice di pace, contenente l'invito al P.M. a formulare l'imputazione coatta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)