Sez. 5, Sentenza n. 34717 del 12/07/2001 Cc. (dep. 24/09/2001) Rv. 220209 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Provvedimento del gip contenente l'ordine di formulare l'imputazione e l'iscrizione di un reato ulteriore rispetto a quello per cui sia stata richiesta l'archiviazione e nei confronti di soggetto per il quale il PM non abbia presentato alcuna richiesta - Abnormità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Non è abnorme e non è altrimenti impugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen. l'ordinanza con cui il gip ordini al PM la formulazione dell'imputazione e l'iscrizione di un reato ulteriore, rispetto a quello per cui sia stata richiesta l'archiviazione, a carico di un soggetto nei confronti del quale il pubblico ministero non abbia proposto alcuna richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)