Sez. L, Sentenza n. 3039 del 10/04/1990 (Rv. 466581 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - EROGAZIONI NON IMPOSTE DALLA LEGGE, NÈ DAL CONTRATTO COLLETTIVO, NÈ DA ESPRESSE PATTUIZIONI INDIVIDUALI - INCLUSIONE NELL'ORDINARIA RETRIBUZIONE - CONDIZIONE - USO AZIENDALE - CONFIGURABILITÀ - INSERIMENTO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE E NON IN QUELLO COLLETTIVO - NECESSITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - EROGAZIONI NON IMPOSTE DALLA LEGGE, NÈ DAL CONTRATTO COLLETTIVO, NÈ DA ESPRESSE PATTUIZIONI INDIVIDUALI - INCLUSIONE NELL'ORDINARIA RETRIBUZIONE - CONDIZIONE - USO AZIENDALE - CONFIGURABILITÀ - INSERIMENTO NEL CONTRATTO INDIVIDUALE E NON IN QUELLO COLLETTIVO - NECESSITÀ - LIMITI.*
Le erogazioni del datore di lavoro non imposte dalla legge, né dal contratto collettivo, né da espresse pattuizioni individuali devono considerarsi come facenti parte dell'ordinaria retribuzione se corrisposte continuativamente ad una generalità di dipendenti, atteso che esse - per effetto della prassi, anche se limitata ad una sola azienda - assumono la natura di emolumento dovuto per uso aziendale, riconducibile alla categoria degli Usi negoziali o di fatto, i quali debbono ritenersi inseriti (ex art. 1340 cod. civ.) non già nel contratto collettivo (alle cui eventuali successive modifiche sono insensibili), ma - salva un'espressa volontà contraria delle parti - in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo o decorativo (in melius per il lavoratore) della contrattazione collettiva. (Conf 3220/88, mass n 458666).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)