Sez. 5 - , Sentenza n. 26547 del 21/12/2016 (Rv. 642364 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Banche - Svalutazione dei crediti - Intangibilità di quote di deducibilità già maturate.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di IRAP relativa agli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, per cui l'indeducibilità, introdotta dal d.l. n. 168 del 2004, conv., con modif., dalla l. n. 191 del 2004, non attinge le quote (cosiddetti noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, oggetto di una situazione giuridica sostanziale ormai già consolidata in forza della normativa antecedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, Decreto Legge 12/07/2004 num. 168 CORTE COST., Legge 30/07/2004 num. 191 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)