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Sez. 6 - 5, Sentenza n. 1111 del 21/01/2015 (Rv. 634033 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Imprese di assicurazione - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio - Art. 6 del d.l. n. 203 del 2005 - Esclusione della deducibilità - Svalutazioni di crediti operate in epoca antecedente - Inapplicabilità della nuova disciplina - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634033-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In materia di IRAP, in relazione alle imprese assicurative, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, per cui l'indeducibilità, introdotta dall'art. 6 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cosiddetti noni pregressi) - di competenza degli esercizi anteriori poiché nei relativi bilanci erano state operate le svalutazioni - oggetto di una situazione giuridica sostanziale già consolidata in forza della normativa antecedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/05/1997 num. 173 art. 16 com. 9, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71 com. 5, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)