Sez. 3, Sentenza n. 1096 del 17/04/1970 (Rv. 346648 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE IN PRIMO GRADO - NECESSITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA - RIPROPOSIZIONE - FORMA - LIMITE TEMPORALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - PARTE VITTORIOSA - ECCEZIONI ASSORBITE O RESPINTE IN PRIMO GRADO - NECESSITA DELL'APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA - RIPROPOSIZIONE - FORMA - LIMITE TEMPORALE.*
Se e esatto che la parte vittoriosa in primo grado non ha bisogno di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni che abbia prospettato e che risultino assorbite o respinte, e pur vero che, a norma dell'art 346 cod proc civ, le eccezioni medesime devono essere espressamente riproposte in Sede di appello in Forma chiara, precisa ed univoca, dovendo altrimenti presumersi che la parte vi abbia rinunciato, e tale riproposizione deve avvenire al piu tardi all'udienza di precisazione delle conclusioni per il collegio, che segna il limite processuale per la chiusura del contraddittorio. (V 3150-69 massima n 343220 3096-69 massima 343030 2384-69 massima n 341845 685-69 massima n 338945).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)