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Sez. 2, Sentenza n. 1327 del 06/02/1992 (Rv. 475607 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Luci - Chiusura - In genere | Luci aperte sul muro - Diritto di chiuderle del proprietario confinante - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475607-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Luci - Chiusura - In genere

L'art. 904 cod. civ. conferisce al proprietario confinante col muro sul quale sono aperte le luci il diritto di chiuderle, qualora costruisca in aderenza ovvero in appoggio dell'edificio preesistente (previo acquisto della comunione del muro), non anche, pertanto, in relazione alla semplice intenzione di costruire, che non fa venir meno il diritto del proprietario del muro di mantenere le luci aperte "jure proprietatis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 904

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)