Sez. 2, Sentenza n. 868 del 26/01/2000 (Rv. 533197 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) | Apertura nel proprio muro di luci conformi alla prescrizione dell'art.901 cod. civ. - Diritto del proprietario indipendentemente dalla distanza dal fondo vicino - Sussistenza - Limiti - Divieto del proprietario confinante di chiudere la luce del vicino costruendo in appoggio o in aderenza al muro.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI)
L'apertura di finestre lucifere nel proprio muro costituisce l'esercizio di una facoltà del diritto di proprietà fondiaria consentita quale che sia la distanza dal fondo altrui, essendo attribuito al proprietario confinante soltanto il diritto di chiudere tali finestre in caso di costruzione in appoggio o in aderenza al muro nel quale sono aperte e quello di esigere la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 901 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 904
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)