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Sez. 3, Ordinanza n. 28458 del 05/11/2024 (Rv. 672558-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Esposizione all’amianto - Fattore di rischio - Malattia e decesso - Nesso di causalità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672558-01

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)

In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.

Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)