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Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 18/02/2020 Cc. (dep. 02/04/2020) Rv. 278815 - 03

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza - Nomina del difensore di fiducia contestualmente all’esecuzione dell’ordine di carcerazione - Efficacia della stessa anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278815-03

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La nomina del difensore di fiducia, effettuata dal condannato a seguito del provvedimento di sospensione della misura alternativa, adottato, a titolo cautelativo e provvisorio, dal magistrato di sorveglianza ex art. 51-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, dispiega effetti anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell'organo collegiale sulla revoca della misura alternativa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)