Sez. 1, Sentenza n. 43689 del 15/11/2007 Cc. (dep. 23/11/2007) Rv. 238425 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Revoca della misura alternativa della semilibertà - Tribunale di sorveglianza composto anche dal magistrato di sorveglianza che aveva disposto la provvisoria sospensione della misura - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma suddetta - a differenza di quanto previsto in materia di impugnazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza - consente che del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca della semilibertà o dell'affidamento in prova al servizio sociale faccia parte il magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, abbia già disposto la provvisoria sospensione delle medesime misure alternative alla detenzione, perché in tal caso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è soltanto un provvedimento provvisorio, come tale non impugnabile, posto che la decisione in ordine alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza, quale giudice di primo grado e non di appello.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)