Sez. 1, Sentenza n. 900 del 23/05/1966 Ud. (dep. 27/07/1966) Rv. 102238 - 01
REATI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - INSUFFICIENZA.*
REATI - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - INSUFFICIENZA.*
La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen richiede non soltanto il 'moventè del soggetto attivo del reato, ma altresi la oggettiva esistenza della situazione di particolare valore morale o sociale determinatrice della sua condotta, cioe richiede che il movente sia oggettivamente conforme alla morale del popolo in un determinato momento storico ed alle finalita perseguite dalla comunita organizzata. Il rilievo che la formulazione della norma abbia posto l'accento sullo stato psicologico del reo ('motivì) sta solo ad indicare che la particolare attenuante non puo trovare applicazione indipendentemente dalla conoscenza dell'agente (come puo essere richiesto per altre circostanze), ma non esclude che, per la sua applicabilita, l'elemento soggettivo, per essere collocato e valutato nella sua giusta prospettiva, non possa essere mai disgiunto da quello oggettivo, trovando l'attenuazione della responsabilita sul piano morale la sua precipua giustificazione nell'utilita sociale che l'Azione del colpevole mira a realizzare. D'altro canto, diversamente opinando, l'attenuante sarebbe illegittimamente sottratta alla disciplina generale stabilita dall'art 59, comma secondo, cod proc pen, che non attribuisce efficacia all'elemento putativo per l'applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)