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Sez. 1, Sentenza n. 11922 del 02/06/1978 Ud. (dep. 06/10/1978) Rv. 140056 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140056-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e caratterizzata da un duplice elemento, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo: quest'ultimo consiste nella effettiva esistenza di una particolare situazione di fatto ritenuta immorale od antisociale. (nella specie gli imputati, condannati per il reato di blocco stradale, avevano agito in segno di protesta per non avere le autorita competenti ancora provveduto al recupero delle salme di alcuni marittimi periti nel naufragio di un peschereccio. Il giudice di merito, constatato che il recupero non era stato effettuato per le proibitive condizioni del mare si che non sussisteva alcuna colpa o inerzia dell'autorita, aveva escluso, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza dell'attenuante. La Cassazione ha ritenuto esatto tale ragionamento ed ha enunciato il principio in massima espresso). (Conf mass n 120234; (Conf mass n 109286; (Conf mass n 102238).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)