Sez. 1, Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023 (Rv. 669898 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE | Società di fatto - Accertamento autonomo - Scoperta dopo il fallimento di uno dei soci - Debiti assunti da quest'ultimo - Imputabilità alla società di fatto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE
La dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto postula un autonomo accertamento sia dell'esistenza di detto ente occulto o di fatto, sia di un'insolvenza ad esso positivamente riferibile, indipendente da quella relativa al socio, se del caso, già dichiarato fallito. Nondimeno, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o societario, risulti che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (id est una cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti da tale soggetto in relazione all'impresa che si palesa sostanzialmente sociale sono giuridicamente imputabili alla società occulta.
Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2270, Legge Falliment. art. 1, Legge Falliment. art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)