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Sez. 1, Ordinanza n. 74 del 02/01/2024 (Rv. 670212-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE | Supersocietà di fatto - Abuso di società da parte di persone fisiche o giuridiche controllanti - Sussistenza del rapporto societario non formalizzato - Possibilità - Condizioni - Accordo sull'assunzione di debiti in misura superiore agli utili - Compatibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670212-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE

In tema di supersocietà di fatto, l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è compatibile con l'accordo, iniziale

o successivo, che la società si faccia carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire, ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di una supersocietà di fatto per la mancanza dell'elemento della affectio societatis, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in concreto degli originari accordi).

Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2497, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)