Sez. 1, Sentenza n. 2289 del 04/06/1977 (Rv. 385995 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - RICHIESTA DI IMPOSIZIONE DI GARANZIA REALE A CARICO DEL CONIUGE SOGGETTO AD OBBLIGHI PATRIMONIALI - GIUDIZIO VERTENTE SULL'ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA CONSISTENZA PATRIMONIALE DI QUEL CONIUGE - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL PRIMO GIUDIZIO - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - RICHIESTA DI IMPOSIZIONE DI GARANZIA REALE A CARICO DEL CONIUGE SOGGETTO AD OBBLIGHI PATRIMONIALI - GIUDIZIO VERTENTE SULL'ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA CONSISTENZA PATRIMONIALE DI QUEL CONIUGE - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE DEL PRIMO GIUDIZIO - FACOLTA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Fra il giudizio di divorzio, nel quale sia stata chiesta, ai sensi dell'art 8 della legge 1 dicembre 1970 n 898, l'imposizione di garanzia reale a carico del coniuge soggetto agli obblighi patrimoniali di cui agli artt 5 e 6 della legge medesima, ed il giudizio vertente sull'accertamento dell'effettiva consistenza del patrimonio di quel coniuge (nella specie, in relazione alla dedotta simulazione dell'intestazione ad un terzo di alcuni beni immobili), non sussiste un rapporto di pregiudizialita, tale da imporre la sospensione necessaria del primo procedimento. Questa sospensione puo essere facoltativamente disposta o meno dal giudice del merito, in relazione ad una valutazione discrezionale, inerente a ragioni d'opportunita ed all'eventuale pericolo di perdita delle garanzie del credito, non censurabile in Sede di legittimita. (V 2374/75, mass n 376232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 296, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)