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Sez. 2, Sentenza n. 2374 del 13/06/1975 (Rv. 376232 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - PREGIUDIZIALITA GIURIDICA.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376232-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - PREGIUDIZIALITA GIURIDICA.*

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio di cui all'art 295 cod proc civ, non basta che fra due cause sussista una mera pregiudizialita logica, ma e, altresi, necessaria l'esistenza di un rapporto di pregiudizialita giuridica. Infatti, poiche ciascun procedimento giudiziario e vincolato ad un sistema di preclusioni e di decadenze, nonche alla regola del giudicato, la detta sospensione puo essere disposta soltanto se manchino ostacoli normativi che si oppongono all'efficacia, nella causa logicamente pregiudicata, dall'accertamento cui tende la causa pregiudiziale ed in particolare, e se non si sia gia formato nel primo processo, un giudicato il quale renda indiscutibili i punti della controversia che potrebbero essere influenzati dal secondo processo. (V 3087/73, mass n 366838; 1827/73, mass n 364811).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)