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Sez. 1, Sentenza n. 854 del 01/02/1983 (Rv. 425608 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - SOGGETTO AVENTE LA QUALITÀ DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - IDONEITÀ A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO SVOLGENTESI FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE EGLI È ASSEGNATO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA SEDE DELL'ORGANO GIUDICANTE - CONSEGUENZE - AUTOMATICA DOMICILIAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA STESSA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ESEGUITA PRESSO LA CANCELLERIA - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425608-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - SOGGETTO AVENTE LA QUALITÀ DI PROCURATORE LEGALMENTE ESERCENTE - IDONEITÀ A STARE IN GIUDIZIO DI PERSONA - COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO SVOLGENTESI FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE AL QUALE EGLI È ASSEGNATO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLA SEDE DELL'ORGANO GIUDICANTE - CONSEGUENZE - AUTOMATICA DOMICILIAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DELLA STESSA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ESEGUITA PRESSO LA CANCELLERIA - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA.*

Poiché la qualità di "procuratore legalmente esercente" costituisce il titolo necessario perché la parte possa stare in giudizio di persona davanti ai tribunali e alle corti di appello, anche in tal caso si applica la regola contenuta nell'art. 82, comma secondo, del l. 22 gennaio 1934 n. 36, secondo la quale, se il procuratore, nel costituirsi in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non elegge domicilio nel luogo dove ha Sede l'organo giudicante, esso si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria; ne consegue che, nella predetta ipotesi, la notificazione della sentenza eseguita al procuratore di se stesso presso la cancelleria, quale domicilio eletto de iure, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 22/01/1934 num. 36 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)