Sez. 1, Sentenza n. 6477 del 03/11/1983 (Rv. 431220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO, AD OPERA DEL PROCURATORE, NEL LUOGO DELLA SEDE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DECIDENTE - ELEZIONE "DE IURE" DEL DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTA AUTORITÀ - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO, AD OPERA DEL PROCURATORE, NEL LUOGO DELLA SEDE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DECIDENTE - ELEZIONE "DE IURE" DEL DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA DI DETTA AUTORITÀ - CONSEGUENZE.*
Ai sensi dell'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 sullo ordinamento della professione di avvocato e procuratore, tuttora applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale a cui è assegnato, deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha Sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, ed in Mancanza si intende che abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice, sicché è tale domicilio de iure che, nell'indicata ipotesi, assume Rilevanza sia ai fini della notificazione della sentenza al procuratore costituito, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, sia ai fini della notificazione della stessa impugnazione. (Conf 2142/83, mass n 426998; (Conf 1770/83, mass n 426614; (Conf 854/83, mass n 425608; (Conf 256/82, mass n 417953; (Conf 4151/81, mass n 414823; (Conf 377/81, mass n 410841).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)