Sez. 1, Sentenza n. 9156 del 30/08/1995 (Rv. 493803 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Fallimento di una società e dei soci - Revoca e dichiarazione del fallimento di uno dei soci, quale imprenditore individuale - Appello della relativa sentenza - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
L'opposizione alla dichiarazione di fallimento è una impugnazione in senso tecnico, la quale costituisce una fase necessaria, non disponibile dalle parti che intendano impugnare una dichiarazione di fallimento. Pertanto, non è direttamente appellabile davanti alla corte d'appello la sentenza con la quale il tribunale, investito anche della pronuncia sull'opposizione alla dichiarazione di fallimento di una società e dei suoi soci, revochi il fallimento della società e dei soci e dichiari, di ufficio (agendo, così, come giudice di prima istanza, non come giudice dell'opposizione ex art. 18 legge fall.), il fallimento personale di uno di quei soci, quale imprenditore individuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)