diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 16538 del 22/11/2002 (Rv. 558674 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Conflitto negativo - Contrasto tra giudici appartenenti al medesimo grado di giurisdizione - Necessità - Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Natura di impugnazione - Poteri del giudice dell'opposizione - Inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza.
Stato
decisa il 2002-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558674-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Presupposto del regolamento d'ufficio di competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., è l'esistenza di un conflitto negativo tra due giudici appartenenti allo stesso grado di giurisdizione. Pertanto, nell'ipotesi in cui il primo giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza territoriale a pronunciare sentenza dichiarativa di fallimento ed il secondo giudice, indicato come competente dal primo, abbia con questi concordato, pronunciando nel merito, nel conseguente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, che dell'appello condivide la natura di impugnazione in senso tecnico, non può il giudice adito sollevare il conflitto, ma deve decidere anche sulla competenza, eventualmente revocando la sentenza ed indicando altro giudice competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)