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Sez. 1, Sentenza n. 1659 del 09/07/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155959 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - DIRITTO DI IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER LE ACCUSE A LUI RIVOLTE - CONDIZIONI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - MOTIVI A BASE DEL PROVVEDIMENTO DI CATTURA - ELEMENTI.*
Stato
decisa il 1982-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155959-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - DIRITTO DI IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO PER LE ACCUSE A LUI RIVOLTE - CONDIZIONI - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - MOTIVI A BASE DEL PROVVEDIMENTO DI CATTURA - ELEMENTI.*

Ai limitati fini di giustificare l'arresto, non prolungabile in istruzione, oltre i termini prefissati dalla legge e salvo il diritto dell'arrestato di conoscere le generalità del testimone a chiusura della fase istruttoria, si configura, come sufficiente per garantire il diritto dell'imputato ad essere informato dei motivi dello stesso e degli addebiti contestati, che egli venga a conoscenza del contenuto delle deposizioni a suo carico. Infatti, per l'art. 5 par. 1 lett. C) della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali la privazione della libertà personale è consentita anche se sussistano fondati motivi per supporre che l'arrestato abbia commesso un reato. (V mass n 122029 sulla informativa all'arrestato; (V mass n 109213, sulla seconda parte della massima).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 art. 5, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 5 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)