Sez. 1, Sentenza n. 6588 del 23/05/1972 Ud. (dep. 11/10/1972) Rv. 122029 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - OBBLIGO DI USO DELLA LINGUA DELL'INTERESSATO NELLE INFORMATIVE PROCESSUALI - DECRETO DI CITAZIONE IN ITALIANO NOTIFICATO A CITTADINO DI LINGUA TEDESCA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA(USO DELLA) - OBBLIGO DI USO DELLA LINGUA DELL'INTERESSATO NELLE INFORMATIVE PROCESSUALI - DECRETO DI CITAZIONE IN ITALIANO NOTIFICATO A CITTADINO DI LINGUA TEDESCA - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ai sensi degli artt 5 n 2 e 6 n 3, lett a)della convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n 848, l'informativa su Atti ed attivita di carattere processuale penale deve essere resa in una lingua conosciuta dall'interessato, ma non necessariamente in quella del gruppo etnico cui egli appartiene. Non viola, pertanto, la detta norma il decreto di citazione redatto in lingua italiana e notificato a cittadino italiano di lingua tedesca, ove al giudice risulti che l'interessato ha conoscenza della lingua italiana.*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 com. 3 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)