Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 26/10/1992 (Rv. 479124 - 01)
Adozione - Adozione (di minori) in casi particolari - Condizioni - Assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando | Art. 46, secondo comma, legge n. 184 del 1983 - Disciplina - Genitore esercente la potestà - Mancato assenso - Adozione - Pronunzia - Preclusione - Mancato assenso dell'altro genitore - Irrilevanza - Contrasto di tale disciplina con gli artt. 3 e 30 della Cost. - Eccezione relativa - Manifesta infondatezza.
Adozione - Adozione (di minori) in casi particolari - Condizioni - Assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui stabilisce che il mancato assenso del solo genitore esercente la potestà preclude la pronunzia dell'adozione, escludendo che lo stesso potere sia riconosciuto al mancato assenso dell'altro genitore, in relazione all'art. 3 Cost. (che fissa il principio di eguaglianza tra i cittadini) nonché in relazione all'art. 30 Cost., che riconosce ai genitori il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, atteso che la norma che conferisce effetti ostativi alla sola volontà del genitore esercente la potestà, trova ragion d'essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso, così evidenziando una mancanza di omogeneità rispetto alla condizione del genitore che tale potestà non esercita.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)