Sez. 1, Sentenza n. 978 del 30/01/1998 (Rv. 512093 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno per il mantenimento del figlio minore affidato alla madre - Successivo matrimonio della madre affidataria - Adozione del minore da parte del nuovo marito - Conseguenze - Declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento del minore da parte del del padre naturale - Legittimità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
L'obbligo di mantenimento del figlio minore, sancito, nei confronti del padre non affidatario, dalla sentenza di divorzio, cessa per effetto della successiva adozione del predetto minore da parte di un terzo, poiché la potestà sull'adottato, ed il connesso obbligo di mantenimento, giusto disposto degli artt. 147 cod. civ., 48 e 50 legge 183 del 1984, spetta, ormai, in via principale, al genitore adottivo ed al di lui coniuge, pur non rivestendo la cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte del padre biologico carattere incondizionato ed assoluto, in quanto tale dovere (perdurandone, comunque, il carattere sussidiario) è potenzialmente idoneo a riacquistare attualità nella ipotesi di cessazione dell'esercizio della potestà da parte dell'adottante, ovvero in correlazione con la eventuale insufficienza di mezzi del predetto e del suo coniuge. Ne consegue la legittimità della declaratoria, da parte del giudice del merito, della cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio minore - obbligo stabilito, in sede di pronuncia di divorzio, a carico del padre non affidatario - qualora il nuovo coniuge della ex moglie (passata a seconde nozze) abbia adottato il minore stesso, e qualora manchi la prova di una situazione di carenza economica della nuova famiglia tale da comportare la reviviscenza, in capo al genitore biologico, dell'obbligo di mantenimento, "in parte qua", del minore adottato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 50, Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)