Sez. L, Sentenza n. 11529 del 14/05/2013 (Rv. 626559 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Avvocato dipendente di ente pubblico ed iscritto nell'albo speciale - Cessazione del rapporto di impiego - "Ius postulandi" - Cessazione - Conseguenze - Notifica del ricorso in appello alla parte personalmente - Necessità - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi", con l'ulteriore conseguenza che le notificazioni necessarie, ed in particolare quelle delle impugnazioni, devono essere fatte alla parte personalmente. (Nella specie, la notificazione del ricorso in appello era stata effettuata nei confronti di un avvocato già in pensione e non più iscritto all'albo speciale e la corte di merito, rilevata la nullità della notifica, aveva fissato una nuova udienza di discussione, per consentire all'INPS, parte appellata costituitasi tardivamente in giudizio, di integrare le proprie difese anche mediante proposizione di appello incidentale; la S.C., nell'affermare il principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)