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Sez. 1, Sentenza n. 20361 del 23/07/2008 (Rv. 604611 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Avvocato dipendente di ente pubblico ed iscritto nell'albo speciale - Cessazione del rapporto di impiego - "Ius postulandi" - Cessazione - Conseguenze - Interruzione del processo - Termine per la riassunzione del processo da parte dell'ente pubblico - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento interruttivo - Necessità - Conoscenza di fatto dell'evento stesso - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604611-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi", per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. In tal caso, il termine per la prosecuzione del processo da parte dell'ente pubblico rappresentato in giudizio, rimasto privo di procuratore, decorre dalla data in cui l'ente stesso ha avuto conoscenza legale dell'evento, senza che possa attribuirsi rilievo ad una conoscenza di fatto acquisita attraverso l'organizzazione dei propri uffici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva individuato il momento di conoscenza legale, da parte dell'ente pubblico, dell'evento interruttivo costituito dalla cessazione dall'impiego del proprio difensore, nella data in cui lo stesso ente, costituendosi in giudizio con un nuovo difensore, aveva dedotto la cessazione dal servizio del primo avvocato e prodotto la relativa certificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)