Sez. 1 - , Sentenza n. 26763 del 22/12/2016 (Rv. 642873 - 02)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - IN GENERE | Procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII l. n. 219 del 1981 - Proroga dei termini disposta dall'art. 9 d.lgs. n. 354 del 1999 - Condizioni - Legittimità dell'occupazione - Irrilevanza - Pendenza del procedimento espropriativo - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - IN GENERE
In tema di espropriazione, per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della l. n. 219 del 1981, l'art. 9 del d.lgs. n. 354 del 1999, ai fini del completamento delle procedure di espropriazione in corso, ha disposto la proroga biennale dei termini relativi alle occupazioni d'urgenza in modo incondizionato, prescindendo dalla legittimità, o meno, dell'occupazione al tempo della sua entrata in vigore, con l'unico limite che il procedimento espropriativo sia ancora in corso alla stessa data.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/09/1999 num. 354 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)