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Sez. 1, Sentenza n. 3225 del 09/02/2009 (Rv. 606530 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Procedimenti espropriativi per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 - Proroga dei termini disposta dall'art. 9 d.lgs. n. 354 del 1999 - Condizioni - Legittimità dell'occupazione - Irrilevanza - Pendenza del procedimento espropriativo - Necessità.
Stato
decisa il 2009-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606530-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

In tema di espropriazione per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, l'art. 9 del d. lgs. 20 settembre 1999, n. 354, ai fini del completamento delle procedure di espropriazione in corso, ha disposto la proroga biennale dei termini relativi alle occupazioni d'urgenza in modo incondizionato, prescindendo dalla legittimità, o meno dell'occupazione al tempo della sua entrata in vigore, con l'unico limite che il procedimento espropriativo sia ancora in corso alla stessa data.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/05/1981 num. 219 art. 9, Decreto Legisl. 20/09/1999 num. 354 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)