Sez. 3, Sentenza n. 52838 del 14/07/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268921 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Operazioni di recupero - Prescrizioni - Individuazione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione di rifiuti, il soggetto che abbia ottenuto regolare autorizzazione per i propri impianti a ricevere e trattare rifiuti deve provvedere all'integrale recupero degli stessi, qualora tecnicamente possibile, attraverso una lavorazione finalizzata al recupero o al reimpiego in altro ciclo produttivo della parte riutilizzabile, mentre soltanto la parte non recuperabile potrà essere destinata allo smaltimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dei ricorrenti per il reato previsto dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per essersi essi, contrariamente all'attestazione alle industrie conferenti i rifiuti della loro messa in riserva con finalità di recupero attraverso i propri impianti, disfatti dei rifiuti medesimi, trasportandoli e conferendoli ad altri impianti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 208, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 210, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)