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Sez. 5, Sentenza n. 546 del 07/11/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162216 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DENUNCIA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SUCCESSIVAMENTE RATIFICATA COME QUERELA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162216-01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DENUNCIA ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SUCCESSIVAMENTE RATIFICATA COME QUERELA - SUFFICIENZA.*

Ai fini della proposizione della querela non occorre l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denunzia di fatti costituenti reato alla polizia giudiziaria, successivamente ratificata come querela, dacché nella ratifica è implicita la richiesta di punizione del colpevole. (Conf mass n 152696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)