Sez. 2, Sentenza n. 2246 del 06/07/1972 (Rv. 359555 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - DENUNCIA - ONERE DELL'ASSICURATO - AFFEZIONI RIFERIBILI AI SINTOMI DENUNCIATI - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - DENUNCIA - ONERE DELL'ASSICURATO - AFFEZIONI RIFERIBILI AI SINTOMI DENUNCIATI - RILEVANZA.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita, l'Obbligo della denunzia delle malattie nella fase amministrativa del procedimento, da parte dell'assicurato che intende ottenere la pensione, non deve essere inteso in senso formalistico e rigoroso, ma con criteri piu aderenti alla realta, nel senso, cioe, che, qualora i sintomi denunziati dal lavoratore siano di per se rivelatori di un'infermita accertabile solo mediante opportuni metodi di indagine diagnostica non puo, del mancato accertamento nella fase amministrativa, farsi carico all'assicurato che, denunziando le sue condizioni fisiche, ha dato all' istituto la possibilita di controllare, nella loro esistenza e gravita, le cause ed il grado dell'invalidita. Conseguentemente, ove tali accertamenti risultino omessi, ben puo il giudice tener conto delle affezioni che, sebbene accertate successivamente, siano comunque riferibili alla malattia od ai sintomi resi noti durante il corso del procedimento amministrativo. (Conf 3249'71, mass n 354680).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)