Sez. 2, Sentenza n. 3249 del 12/11/1971 (Rv. 354680 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLA MALATTIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'ASSICURATO - SUFFICIENZA - OMESSO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INPS - AFFEZIONI RIFERIBILI AI SINTOMI DENUNCIATI - RILEVANZA DAVANTI ALL'AGO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DENUNCIA DELLA MALATTIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI FISICHE DELL'ASSICURATO - SUFFICIENZA - OMESSO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'INPS - AFFEZIONI RIFERIBILI AI SINTOMI DENUNCIATI - RILEVANZA DAVANTI ALL'AGO.*
In tema di Assicurazione obbligatoria contro l'invalidita, l'Obbligo della denunzia delle malattie nella fase amministrativa, da parte dell'assicurato che intende ottenere la pensione, non deve essere inteso in senso formalistico e rigoroso, ma con criteri piu aderenti alla realta, nel senso cioe che, qualora i sintomi denunziati dal lavoratore siano di per se rivelatori di un'infermita accertabile solo mediante opportuni metodi di indagine diagnostica, non puo, del mancato accertamento nella fase amministrativa, farsi carico all'assicurato, che denunziando le sue condizioni fisiche, ha dato all'istituto la possibilita di controllare, nella loro esistenza e gravita, le cause e il grado dell'invalidita. Conseguentemente, ove tali accertamenti ove tali accertamenti risultino omessi, ben puo il giudice tener conto delle affezioni che, sebbene accertate successivamente, siano comunque riferibili alla malattia o ai sintomi resi noti durante il corso del procedimento amministrativo. (V 2982'69, mass n 342866; 1233'69, mass n 339852).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)