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Sez. 1, Sentenza n. 8196 del 19/04/2005 (Rv. 580676 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni amministrative pecuniarie - Art. 144 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - Eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 23, Cost. - Mancanza di criteri di graduazione della sanzione - Manifesta infondatezza - Fondamento - Applicabilità dell'art. 11 della legge n. 689 del 1981.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580676-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 144, comma primo, D.Lgs. n. 385 del 1993, sollevata in riferimento all'art. 23, Cost., in quanto, in violazione dei principi di legalità e tassatività del precetto sanzionatorio, non prevederebbe criteri di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per le violazioni previste dal T.U. delle leggi in materia bancaria, poichè la materia dell'illecito amministrativo risulta disciplinata compiutamente dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, il quale detta sufficienti criteri per la determinazione della sanzione amministrativa entro un limite minimo ed un limite massimo, sulla cui concreta applicazione ben può essere invocato il sindacato del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)