Sez. 1, Sentenza n. 5936 del 15/06/1999 (Rv. 527520 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni amministrative pecuniarie - Norma del primo comma dell'art. 144 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - Pretesa incostituzionalità per contrasto con gli artt. 23, 24 e 113 della Cost. - Manifesta infondatezza - In ragione dell'applicabilità dell'art. 11 della legge n. 689 del 1981.
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Poiché sul punto la materia dell'illecito amministrativo risulta disciplinata compiutamente dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, il quale detta sufficienti criteri per la determinazione della sanzione amministrativa entro un limite minimo ed un limite massimo, sulla cui concreta applicazione ben può essere invocato il sindacato del giudice di merito, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma dell'art. 144, primo comma, del D.Lgs. n. 385 del 1993, proposta sia sotto il profilo di un suo preteso contrasto con l'art. 23 della Cost. per il fatto che violerebbe i principi di legalità e tassatività del precetto sanzionatorio (laddove sanziona con la stessa pena fattispecie di illecito amministrativo fortemente eterogenee, con ampi rinvii a disposizioni amministrative, sia di ordine generale che specifico, e senza prevedere alcun criterio prefissato di quantificazione delle sanzioni, oscillanti fra un minimo edittale ed un massimo edittale di notevole entità), sia sotto il profilo di un contrasto con gli artt. 24 e 113 della Cost. (per il fatto che non porrebbe alcun limite alla discrezionalità dell'attività sanzionatoria dell'Amministrazione creditizia e sottrarrebbe il suo esercizio al sindacato giurisdizionale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 24, Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)