Sez. 1, Sentenza n. 19414 del 28/09/2004 (Rv. 577393 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Delibera di esclusione - Comportamento giustificante l'esclusione - Accertamento del giudice del merito - Ambito - Criteri di valutazione delle gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti per il socio dal contratto sociale - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE
In tema di società cooperative ed in ipotesi di esclusione del socio, compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Nel compiere detta valutazione, il giudice del merito deve avere riguardo alla rilevanza centrale che in proposito svolgono sia il principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato), sia l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula - in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci. Detta valutazione compiuta dal giudice del merito, se logicamente e congruamente motivata, sfugge al sindacato della Corte di cassazione. (Nella specie l'esclusione del socio era scaturita da duplice addebito: dal fatto che questi, nell'informare la banca creditrice della propria intenzione di revocare la fideiussione prestata per i debiti sociali, aveva espresso dubbi e riserve sulla solidità patrimoniale della cooperativa e sulla correttezza dei suoi bilanci; dalla circostanza che lo stesso aveva costituito un'altra società operante nel medesimo settore ed avente una denominazione simile a quella della cooperativa di cui egli faceva parte. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato, per vizio di motivazione, la sentenza impugnata, la quale, nel dichiarare l'illegittimità della delibera di esclusione, non aveva adeguatamente valutato né se i denunciati sintomi di dissesto e le asserite irregolarità della gestione sociale avessero una qualche corrispondenza nella realtà, né se la costituzione di altra società - pur in presenza di uno statuto non precludente ai soci la partecipazione ad altre società con analogo oggetto sociale - non integrasse, in concreto, gli estremi della concorrenza sleale derivante dall'uso confusorio della denominazione sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)