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Sez. 1, Sentenza n. 14901 del 25/06/2009 (Rv. 608613 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Oggetto sociale e clausola statutaria che lo contempla - Rilevanza - Fattispecie relativa all'inadempimento di "obblighi finanziari" verso la società.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608613-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

Nell'interpretazione della clausola dello statuto di una società cooperativa, la quale preveda l'esclusione del socio per l'inadempimento degli obblighi su di lui gravanti, al fine di valutare la gravità dell'inadempimento il giudice è tenuto ad esaminare l'oggetto sociale e la relativa clausola statutaria, secondo il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole del contratto, posto dall'art. 1363 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale, qualificando una cooperativa come edilizia, aveva accolto l'opposizione del socio all'esclusione, ritenendo che la clausola dello statuto che prevedeva l'esclusione per inadempimento degli "obblighi finanziari" verso la società si riferisse ad obblighi afferenti il rapporto sociale e non anche agli oneri per servizi condominiali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)